Assegno temporaneo figli minori interato al Reddito di Cittadinanza

Di Valentina Ambrosetti 2 minuti di lettura
aiuti per le famiglie

Chiarimenti on line dell’INPS sull’erogazione di un Assegno temporaneo figli minori interato al Reddito di Cittadinanza, con il calcolo della quota dovuta ai minori che fanno parte del nucleo familiare. Nel messaggio del 27 ottobre 2021, 3669, sono indicate le modalità di accertamento delle domande e le modalità di identificazione dei beneficiari, le incompatibilità, l’importo dovuto e le modalità di pagamento.

I chiarimenti dei requisiti  per ottenere il beneficio concernono:

  • requisiti più severi di residenza e soggiorno
  • pagamento dell’imposta sul reddito in Italia risulta verificato con il RdC
  • si richiede che  i figli minori siano fiscalmente a carico del/dei genitore/i presenti nel nucleo: il dato è verificato dalle DSUe di quelli a disposizione negli altri archivi dell’INPS

Per combinare i due sostegni economici, sarà l’INPS a vagliare se i titolari del Reddito di cittadinanza hanno diritto anche ad un assegno temporaneo, verificando le richieste e pagando l’importo dovuto con le stesse modalità utilizzate per pagare il RdC. Di conseguenza, i beneficiari del RdC non devono richiedere il riconoscimento dell’assegno. Gli esiti saranno disponibili sul sito dell’INPS nella sezione procedura “Reddito di Cittadinanza / Pensione di Cittadinanza”, alla sezione “Lista domande ed esiti”.

L’identificazione dei figli minori in famiglia viene effettuata sulla base di quanto dichiarato nella DSU (indicatori ISEE regolari, attuali e secondari). Sono compresi   tutte le unità familiari riceventi il RdC che hanno contemporaneamente due genitori con uno o più figli minori a carico (nel DSU con la lettera “F”) o un genitore che, se previsto, ha utilizzato l’ISEE dei minori per ricevere il RdC . Nel caso di famiglie con DSU rappresentate da soggetti diversi dai genitori (ad esempio nonno, zio, fratello di minore, ecc.), in cui il minore non è iscritto in DSU con rapporto di tipo “F”, l’integrazione del RdC spetta quando vi è  un valido provvedimento di affido di uno o più figli minori presenti nel nucleo in capo al dichiarante diverso dal genitore.

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