Attenzione alla quota associativa quando ci si rivolge al sindacato

Di Antonia De La Vega
Attenzione alla quota associativa quando ci si rivolge al sindacato

Nel momento in cui ci si iscrive a un sindacato per inoltrare richieste di prestazioni INPS  ( un esempio potrebbe essere la richiesta di assistenza per inoltrare la pratica di disoccupazione NASpI o per la richiesta della pensione), potrebbe scattare l’applicazione di una quota associativa che viene trattenuta direttamente sulla somma di denaro da percepire. Il tutto potrebbe avvenire salvo diversa richiesta del titolare del sussidio. Occorre controllare se, nel momento in cui si richiede un servizio al sindacato, di fatto si aderisce anche a un’iscrizione.

Numerosi sono stati i casi di contribuenti che si sono rivolti ad  Assowelfare  e si sono trovati gli addebiti da iscritti. Questo sindacato applica infatti agli iscritti aliquote fissate da specifica convenzione INPS:

  • 3% NASpI;
  • 0,50% ASDI;
  • 1% DIS-COLL;
  • 0,50% cassa integrazione;
  • 1% trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.

Se la delega sindacale si presenta assieme alla domanda di pensione, la trattenuta viene comunicata nel prospetto di liquidazione della pensione stessa. In caso di acquisizione di una nuova delega su una pensione vigente, invece, il pensionato viene informato dall’INPS. E’ comunque possibile disdire l’applicazione delle ritenute sindacali, inviando comunicazione all’INPS anche online accedendo all’apposito servizio “Gestione deleghe sindacali su trattamenti pensionistici” con codice PIN, cliccando su Revoca Delega esistente laddove ne risultassero di attive.

Le altre funzioni disponibili sono:

  • Deleghe in essere
  • Modalità di contatto
  • Movimentazioni

La revoca dovrebbe decorrere dal mese successivo se la procedura viene eseguita nei primi giorni del mese. L’istituto, ricevuta la richiesta di revoca, interrompe le trattenute in aprile, luglio, ottobre o gennaio per le richieste ricevute fino al 15 del mese precedente (dal primo aprile, per le disdette ricevute dal 16 dicembre al 15 marzo dell’anno successivo, dal primo luglio, per le revoche ricevute dal 16 marzo al 15 giugno, e così via). Controllate bene le voci di spesa per addebiti responsabili e realmente voluti.

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