CIG, altre 18 settimane: domande prorogate fino al 31 ottobre

Di Valentina Ambrosetti 4 minuti di lettura
cassa integrazione

Il nuovo termine per presentare la domanda è il 31 ottobre 2020

Sul portale dell’INPS, è già possibile per richiedere una proroga sulla cassa integrazione, introdotta dal decreto di agosto, come conseguenza dello stato di emergenza causato dal Coronavirus.

Con la circolare 115 del 30 settembre 2020, si concentra il calcolo delle nuove 18 settimane di cassa integrazione, nonché in relazione alle prime 18 settimane di Decreto Cura Italia e Rilancio e sulle procedure di domanda che il precedenza aveva come scadenza il 30 settembre.

Con il decreto di agosto, che ha stabilito un’estensione della CIG di 18 settimane (9 più eventualmente 9 settimane aggiuntive) per le aziende che riducono o interrompono il lavoro a causa dell’emergenza COVID-19 tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020.
Inoltre se i datori di lavoro hanno una riduzione di almeno il 20% del fatturato, possono richiedere gratuitamente ulteriori 9 settimane.

Come presentare la domanda

La cassa integrazione può essere richiesta in due rate da 9 più 9 settimane con due distinte richieste:

  • il primo periodo sarà pari alle 9 settimane;
  • per il secondo periodo di altre 9 settimane, può essere concesso solo ai datori di lavoro che hanno già autorizzato integralmente il precedente periodo di 9 settimane.

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e consentiti, successivi al 12 luglio 2020, saranno compresi nel primo periodo di 9 settimane. Pertanto, a partire dal 13 luglio, il periodo massimo che può essere concesso non può essere superiore a 18 settimane.

La circolare INPS ne fornisce un esempio:

“Se una società ha già richiesto 4 settimane consecutive di cassa integrazione dal 6 luglio 2020 al 1 agosto 2020, che sono state autorizzate dall’Istituto secondo le norme precedenti (Cura Italia, Rilancio), la stessa società in merito al nuovo decreto di agosto, puoi usufruire di un massimo di 6 settimane di nuovo trattamento (a cui si possono aggiungere un massimo di altre 9 settimane). Questo perché le 3 settimane dal 13 luglio 2020 al 1 agosto 2020, rientrano nel computo delle prime 9 settimane del nuovo periodo previsto dal decreto agosto n. 104/2020, inciderà sul limite totale di settimane richiedibili nel secondo semestre del 2020.”

Inoltre: “Vista la presenza di domande presentate, ma non ancora approvate, relative alle scadenze fissate alla fine del 13 luglio 2020, si precisa che le domande verranno valutate anche alla luce del decreto di agosto. Ne consegue che per i periodi fino al 12 luglio 2020 sarà preventivamente verificato il rispetto dei limiti previsti dalla precedente normativa, e i periodi dal 13 luglio 2020 saranno assegnati alle prime 9 settimane previste dal Decreto Legge n. 104/2020. ”

Come presentare le domande di cassa integrazione ordinaria

Le richieste devono essere presentate all’INPS entro la fine del mese successivo a quello in cui è iniziata la sospensione o la riduzione del lavoro, indicando come motivo:

  • “COVID nazionale-19” per le prime 9 settimane o periodo inferiore, derivanti dalla decurtazione dei periodi già consentiti dalla precedente normativa a partire dal 13 luglio 2020;
  • “COVID 19 con fatturato” per il secondo periodo di 9 settimane.

Per il pagamento diretto della cassa integrazione, il datore di lavoro deve inviare all’INPS, tutti i dati necessari per il pagamento o per l’integrazione salariale nei tempi previsti; se il datore di lavoro non rispetta i termini predisposti, dovrà prendere a carico gli oneri connessi.

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