Come rimediare ad un errore nel modello 730/2020

Di Barbara Molisano
Dichiarazione dei redditi 730 precompilato

Ecco cosa fare per rimediare ad un errore commesso nella compilazione del modello 730/2020

Nel caso ci accorgessimo di aver commesso uno sbaglio nel modello 730, già trasmesso alla scadenza del 30 settembre 2020, si potrà correggere presentandone uno aggiuntivo.

Tuttavia, le modalità e le scadenze per la presentazione di una dichiarazione aggiuntiva dipendono sia da quando si è deciso di procedere con la correzione sia dal tipo di dichiarazione aggiuntiva che deve essere presentata.

Caso 1: dichiarazione aggiuntiva pro contribuente

Nel caso in cui, l’integrazione è a favore del contribuente, cioè meno debito o più solvibilità, rispetto al risultato finale nella dichiarazione 730 trasmessa entro il 30 settembre 2020, oppure la correzione non influisce sull’esito dell’imposta, si potrà presentare una dichiarazione aggiuntiva al modello 730 prima del 26 ottobre 2020.

Dopo la scadenza del 26 ottobre 2020, il modulo 730 del 2020 può essere integrato e corretto solo presentando un modello dei Redditi, ciò significa che si dovrà presentare una dichiarazione correttiva entro il periodo di tempo specificato, prima del 30 novembre 2020;
Oppure una dichiarazione integrativa se inviata entro il 31/12/2025.

Caso 2: dichiarazione aggiuntiva pro fisco

Nel caso opposto che abbiamo visto in precedenza, se l’integrazione che dovrà essere presentata è pro fisco, cioè dà più debito o meno credito dell’originale, non è possibile correggere l’errore con il modello 730 aggiuntivo, ed è obbligatorio inviare il modello di reddito 2020.

Bisogna presentare la documentazione entro il 30 novembre 2020; il contribuente deve pagare l’importo dovuto più le multe ridotte e gli interessi legali maturati su base giornaliera;
entro al 30 novembre 2021, presentando la dichiarazione integrativa: il contribuente deve pagare l’eventuale residuo oltre agli interessi legali maturati di giorno in giorno e delle sanzioni;
ed entro e non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione (ai sensi del comma 8 dell’articolo 2 del DPR n. 322/1998): il contribuente è tenuto a pagare l’imposta dovuta, gli interessi e le sanzioni pecuniarie di legge.

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