Dal 25 agosto esonero contributi previdenziali INPS per gli artigiani

Di Antonia De La Vega 2 minuti di lettura
rapporto inps

La presentazione della domanda di esonero 2021 dal versamento dei contributi, in accordo con le iniziative dell'”anno bianco autonomi” è prevista a decorrere dal 25 agosto, attraverso modelli inerenti alla Gestione INPS (commercianti e artigiani, gestione separata, coltivatori diretti). La presentazione delle domande deve avvenire entro il 30 settembre 2021, come indicato nel messaggio 2761/2021 e nella circolare 124/2021, che ha già fornito le prime istruzioni del caso.

La domanda deve essere presentata utilizzando il sito INPS, tramite Cassetto previdenziale, quindi attraverso i seguenti percorsi:

  • Gestione speciale artigiani e commercianti: “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020”;
  • Lavoratori iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri: “Cassetto lavoratori autonomi Agricoli” > “Comunicazione bidirezionale”;
  • Per i professionisti iscritti alla Gestione separata: “Cassetto Previdenziale Liberi Professionisti” > “Domande Telematiche” > “Esonero contributivo L. 178/2020”.

Si tratta del beneficio concesso dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha previsto l’esonero parziale della contribuzione sia previdenziale  che assistenziale, pari al 100% ma fino a un tetto di 3mila euro,a carico dei lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle Gestioni INPS e alle Casse previdenziali professionali autonome. L’esonero deve essere richiesto a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria. E’ possibile presentare all’INPS l’istanza di esonero contributivo da parte dei soggetti, di seguito riportati, che risultino iscritti:

  • alle Gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO): Gestioni autonome speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
  • alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che dichiarano redditi ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);
  • alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, come professionisti e altri operatori sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, già collocati in pensione.
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