La direttiva UE prevede quanto segue: le auto lasciate su un terreno privato, in cortile, in garage o comunque parcheggiate devono avere l’assicurazione
L’assicurazione deve essere pagata anche se il veicolo non è in uso. Pertanto, coloro che parcheggiano la propria auto nel proprio cortile o garage, su un terreno privato o in un rifugio coperto, dovranno comunque avere lo’ assicurazione. E questo nonostante l’auto non sia stata messa in circolazione. Si salvano solo quei veicoli danneggiati, cioè senza ruote né motori, tanto che possono essere considerate come incapaci di muoversi.
Per fare questo regalo alle compagnie assicurative, scrive laleggepertutti.it, l’Unione Europea, in ottemperanza ad una direttiva per la maggior parte non derogabile, richiede una copertura assicurativa per auto e moto in sosta. La Direttiva Europea, finalmente approvata la scorsa settimana dal Parlamento Europeo, non consente nemmeno la sospensione della polizza RC quando il veicolo non è in uso. Per quanto riguarda l’obbligo di copertura assicurativa per scooter, biciclette a pedali e veicoli elettrici in genere, questo sarà lasciato solo alla discrezionalità dei singoli Stati membri. E in questo senso l’Italia sta cercando di fare pressione su questi veicoli, che con ogni probabilità dovrebbero essere anche assicurati.
Le nuove regole che modificano la Direttiva 2009/103 non entreranno in vigore immediatamente: dopo essere state formalmente adottate dal Consiglio Ue e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’Ue, gli Stati hanno due anni per rinviarle.
Quali sono le implicazioni per la nostra legislazione? Oggi la normativa italiana non impone obblighi di copertura nelle aree private, per le quali non sono previste sanzioni; Ma in caso di incidente, è il proprietario che deve risarcire di tasca propria i danni subiti dalla vittima. Invece, con le modifiche appena apportate, verrà tolta la limitazione dell’obbligo assicurativo alle sole aree pubbliche o aperte al pubblico: una nuova direttiva lo estende alle aree private. Tutto questo in linea con le recenti disposizioni della Corte di Giustizia UE, secondo le quali l’oggetto dell’assicurazione è “l’uso di un veicolo”, inteso come qualsiasi uso coerente con la sua funzione di trasporto, indipendentemente dal fatto che sia fermo o. in viaggio, in un luogo pubblico o privato.
Pertanto, in un veicolo fermo perché non utilizzato per il trasporto (ad esempio per generare energia o per portare lavoratori o merci da e verso la piattaforma, come nel caso in movimento), non è necessario un veicolo. Chi, invece, smette di utilizzare il veicolo su strada e lo deposita in cortile, garage o luogo similare non potrà più né far scadere né richiedere la sospensione della presente polizza; a meno che non lo si renda inidoneo alla distribuzione (ad esempio rimuovendo parti necessarie per il trasloco) o non si trovino formule per garantire la copertura da parte di terzi, anche in caso di sospensione della polizza.