FinanzaNews24FinanzaNews24FinanzaNews24
  • Attualità
  • Economia
  • Mercati
    • Mercati italiani
    • Mercati americani
  • Investimenti
  • Fisco
  • Affari e Tecnologia
  • Lifestyle
Stai leggendo: Il boom delle società di capitali: quando la partecipazione ristretta fa la differenza
FinanzaNews24FinanzaNews24
Cerca
  • Attualità
  • Economia
  • Mercati
    • Mercati italiani
    • Mercati americani
  • Investimenti
  • Fisco
  • Affari e Tecnologia
  • Lifestyle
Seguici su
  • Chi siamo
  • Disclaimer
  • Privacy
  • Contatti
© FinanzaNews24 - Tutti i diritti riservati
Fisco

Il boom delle società di capitali: quando la partecipazione ristretta fa la differenza

Di Barbara Molisano
venerdì 1 Marzo 2024 - 14:47
2 minuti di lettura
Condividi
Impresa
Condividi

La sentenza della Corte di Cassazione numero 2752, resa nota il 30 gennaio 2024, aggiunge un nuovo elemento alla complicata questione della “ristretta base partecipativa” delle società di capitali. Si tratta di una problematica che vede coinvolte le presunzioni di legge, la giurisprudenza e la prassi, in merito alla distribuzione degli utili societari ed alle relative conseguenze fiscali.

La questione della base societaria

La base societaria ristretta costituisce una presunzione di legge che non ha fondamento nel diritto fiscale, ma trova applicazione nella prassi giurisprudenziale. In sostanza, essa prevede che eventuali maggiori redditi contestati alle società con un numero limitato di soci possano essere considerati come distribuiti ai soci stessi, generando quindi conseguenze fiscali significative.

La Sentenza numero 2752/2024 della Cassazione

Secondo quanto stabilito dalla sentenza in questione, le società di capitali con base partecipativa ristretta devono essere equiparate alle società di persone. In particolare, l’utile extrabilancio non rispettoso delle norme fiscali diventa un utile equiparato a quello ottenuto per trasparenza dalle società di persone. Ciò significa che l’utile contestato alla società deve essere imputato ai soci in base alla loro quota di partecipazione, come avviene nelle società di persone.

Nella pratica, la società risulta trasparente come una società di persone, poiché i soci si comportano come tali nel ripartire l’utile societario presunto. Questo implica che l’utile contestato vada attribuito direttamente ai soci e soggetto a tassazione, anziché alla società stessa.

Le implicazioni della sentenza

Questa decisione rappresenta un complicato passo avanti nella questione delle società di capitali a base ristretta, creando ostacoli aggiuntivi alla gestione e all’aggregazione societaria. Resta da capire se una presunzione di legge del genere debba trovare dei limiti nel rispetto delle norme fiscali e tributarie vigenti, poiché potrebbe risultare ingiusta per le società coinvolte.

TAGGATO:Partecipazione ristrettaSocietà di capitaliSocietà di persone
Condividi questo articolo
Facebook Pinterest Whatsapp Whatsapp
Articolo precedente Esami Esami di Stato 2024: confermate le modalità speciali con il Milleproroghe
Articolo successivo Convergenza d'impresa Rifinanziati bonus imprese e progetti UE per incentivare lo sviluppo aziendale

Recenti

Windows
Come abilitare o disabilitare l’accesso sicuro per Windows 10
Affari e Tecnologia
Ristorante
Settore ristorazione a Wall Street: 2 titoli al microscopio
Mercati americani
Windows
Come svuotare la cache degli aggiornamenti su Windows 11 e 10
Affari e Tecnologia
Over 70
Pubblico vs privato: è possibile continuare a lavorare anche dopo i 70 anni?
Mondo del Lavoro
Wall Street
Cosa sono le azioni underdog? Scopriamo 3 titoli che piacciono a Wall Street
Mercati americani
FinanzaNews24FinanzaNews24
Seguici su
© 2025 FinanzaNews24 - Piazza Cordusio, 20123 - Milano
Riproduzione dei contenuti di proprietà riservata. Alcuni contenuti del sito, compreso testi e immagini, sono protetti dal copyright dei legittimi proprietari/autori che ne detengono i diritti esclusivi. Le immagini utilizzate, se non specificato diversamente, sono da considerarsi Royalty Free.
  • Chi siamo
  • Disclaimer
  • Privacy
  • Contatti