Il decreto Rilancio e la cessione del credito d’imposta

Di Redazione FinanzaNews24 3 minuti di lettura
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Vediamo quali sono le condizioni dopo il Decreto rilancio della cessione del credito d’imposta.

La possibilità di allocazione (che può anche essere parziale) si riferisce ai seguenti crediti:

  • credito d’imposta per negozi e imprese di cui all’articolo 65 del decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18 (decreto di Cura Italia);
  • credito d’imposta per pagamenti di affitti di immobili non residenziali e affitti commerciali di cui all’articolo 28 del decreto di rilancio;
  • credito d’imposta per l’adattamento del posto di lavoro ai sensi dell’articolo 120 del decreto di rilancio;
  • credito d’imposta per la pulizia del posto di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione ai sensi dell’articolo 125 del decreto di rilancio.

La responsabilità del cessionario nell’uso del credito.

Anche se l’Agenzia delle Entrate deve conoscere i metodi di attuazione della misura in questione, dovrà emettere la disposizione di attuazione (che definirà anche il metodo per esercitare l’opzione di assegnazione), mentre la disposizione stabilisce che il cessionario (ad es. la persona che acquisisce il credito) può utilizzarlo come per il cedente. Quindi, ad esempio, con riferimento al credito d’imposta del negozio e commerciale, coloro che lo acquistano per la vendita possono utilizzarlo solo come compensazione in F24.

Tuttavia, uno dei principali aspetti critici della disposizione in questione deve essere messo in evidenza, il che potrebbe limitarne significativamente la portata.

La legge stabilisce che il trasferimento è consentito fino al 31 dicembre 2021, ma stabilisce anche che la parte del credito non utilizzata dal cessionario nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi e non è possibile richiedere un rimborso. In altre parole, è perso.

D’altra parte, per quanto riguarda la responsabilità del cessionario per l’esistenza del credito ricevuto, una responsabilità “non congiunta” con il cedente è stabile per loro. In effetti, la legge stabilisce che, fatti salvi i poteri delle Amministrazioni competenti in relazione al controllo del credito d’imposta e alla valutazione e imposizione di sanzioni nei confronti dei beneficiari, il cessionario è l’unico responsabile per qualsiasi uso irregolare del credito d’imposta o in maggiore del credito ricevuto. Pertanto, non è responsabile, ad esempio, del mancato pagamento del credito al cedente a monte.

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