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Fisco

Incentivi per immobili destinati alla locazione: nuove misure e modalità di deducibilità

Di Barbara Molisano
mercoledì 12 Giugno 2024 - 8:29
3 minuti di lettura
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Settore Immobiliare
Settore Immobiliare - Photo Credit: Freepik
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Il Decreto Sblocca Italia introduce significative agevolazioni per chi acquista o costruisce immobili abitativi destinati alla locazione, con l’intento di incentivare il mercato immobiliare e rendere deducibili le spese sostenute per tali operazioni. La deduzione è rivolta esclusivamente a persone fisiche non esercenti attività commerciale, titolari di diritti di proprietà sulle unità immobiliari interessate.

Requisiti e limiti per la deducibilità

Le spese deducibili devono essere sostenute tra il 1 gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017, e includono l’acquisto di immobili residenziali di nuova costruzione non venduti entro il 12 novembre 2014, nonché l’acquisto e la costruzione di immobili residenziali oggetto di ristrutturazione edilizia. È essenziale che le unità immobiliari siano destinate alla locazione entro sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori e mantenute in locazione per almeno otto anni consecutivi.

La deduzione riconosciuta è pari al 20% del prezzo di acquisto dell’immobile, comprensivo di IVA, fino a un massimo di 300.000 euro. Questo limite si applica per l’intero periodo di validità dell’agevolazione e per ogni singolo immobile. Inoltre, la deduzione è estesa anche agli interessi passivi sui mutui contratti per l’acquisto delle unità immobiliari, entro i limiti del valore minore tra il prezzo di acquisto e i 300.000 euro.

Cumulabilità con altre agevolazioni e documentazione necessaria

È importante notare che la deduzione non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per le medesime spese, come le detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio o le detrazioni IVA per l’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale.

Per usufruire delle deduzioni, è necessario conservare una serie di documenti che attestino la corretta destinazione e utilizzo delle unità immobiliari, come il contratto di acquisto, le certificazioni relative alle spese sostenute, il contratto di mutuo e le quietanze di pagamento delle rate, le fatture per le spese di costruzione e il contratto di locazione. Quest’ultimo deve verificare che la durata minima del contratto sia di otto anni e che il canone di locazione non superi i limiti previsti dalla legge.

TAGGATO:immobiliincentivilocazione
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