FinanzaNews24FinanzaNews24FinanzaNews24
  • FinanzaNews24
  • Economia
  • Investimenti
  • Fisco
  • Tecnologia
  • Attualità
Stai leggendo: INPS e legge 104: nuove regole da seguire
FinanzaNews24FinanzaNews24
Cerca nel sito
  • FinanzaNews24
  • Economia
  • Investimenti
  • Fisco
  • Tecnologia
  • Attualità
Seguici su
  • Chi siamo
  • Disclaimer
  • Privacy
  • Contatti
© FinanzaNews24 - Tutti i diritti riservati
Mondo del Lavoro

INPS e legge 104: nuove regole da seguire

Di Antonia De La Vega
giovedì 10 Marzo 2022 - 8:28
3 minuti di lettura
Condividi
Wall Street
Condividi

Cambiano alcune procedure per richiedere i permessi utilizzando la legge 104. A comunicarlo l’INPS con la circolare n.36 del 07 marzo 2022 

Si legge dal sito dell’INPS e divulgato anche attraverso i suoi canali social Network che:

“L’Istituto, con la circolare INPS 27 febbraio 2017, n. 38, ha indicato le istruzioni operative per la concessione dei permessi di cui alla legge 104/1992 e del congedo straordinario ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del d.lgs. 151/2001 in favore del lavoratore dipendente del settore privato, parte di un’unione civile, che presti assistenza all’altra parte. La circolare INPS 7 marzo 2022, n. 36 fornisce ora nuove istruzioni per il riconoscimento di questi benefici in favore dei parenti dell’altra parte dell’unione civile e le relative istruzioni contabili”.

 

quali sono quindi i sostanziali cambiamenti?

La circolare n. 38 del 27 febbraio 2017 che aveva ha fornito le istruzioni operative per la concessione dei permessi per la  legge n. 104/1992 in favore del lavoratore dipendente, aveva operato la seguente distinzione:

  •  la parte di un’unione civile, che presti assistenza all’altra parte, può usufruire di permessi di cui alla leggen. 104/1992 e del congedo straordinario ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001;
  • il convivente di fatto di cui ai commi 36 e 37 dell’articolo 1 della legge n. 76/2016, che presti assistenza all’altro convivente, può usufruire unicamente di permessi di cui alla legge 104/1992.

L’Italia ha però diruto adeguarsi  alla normativa antidiscriminatoria di origine comunitaria e ha dovuto rispettare il primato del diritto dell’Unione europea nei confronti della normativa nazionale, fornendo nuove istruzioni operative finalizzate al riconoscimento dei benefici in oggetto in favore dei parenti dell’altra parte dell’unione civile con la concessione del diritto (della legge n. 104/1992) ad usufruire di tre giorni di permesso mensili retribuiti, in favore di lavoratori dipendenti che prestino assistenza al coniuge, a parenti o ad affini entro il secondo grado – con possibilità di estensione fino al terzo grado – riconosciuti in situazione di disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della medesima legge.

per maggiori dettagli sugli effetti di tale diritto leggi la specifica circolare del dettaglio

TAGGATO:Bando INPSlavorolegge 104
Condividi questo articolo
Facebook Pinterest Whatsapp Whatsapp
Articolo precedente Mercati americani, i titoli azionari quortati a Wall Street I futures su azioni scendono dopo il miglior rally di un giorno dell'S&P 500 dal 2020
Articolo successivo Arriva la primavera con la voglia di dimagrire e l’acquisto delle scarpe basculanti

Recenti

Cala Mariolu
In Italia abbiamo la spiaggia più bella d’Europa: scopriamo questa meraviglia
Lifestyle
Lavorare al PC
Come copiare un CD audio su Windows
Affari e Tecnologia
Zaino da viaggio
Zaini da viaggio: i consigli per scegliere il bagaglio a mano ideale
Attualità
Android
Ecco quali telefoni Motorola riceveranno Android 15
Affari e Tecnologia
Nintendo Switch
Cosa puoi riprodurre in streaming su Nintendo Switch?
Affari e Tecnologia
FinanzaNews24FinanzaNews24
Seguici su
© 2025 FinanzaNews24 - Piazza Cordusio, 20123 - Milano
Riproduzione dei contenuti di proprietà riservata. Alcuni contenuti del sito, compreso testi e immagini, sono protetti dal copyright dei legittimi proprietari/autori che ne detengono i diritti esclusivi. Le immagini utilizzate, se non specificato diversamente, sono da considerarsi Royalty Free.
  • Chi siamo
  • Disclaimer
  • Privacy
  • Contatti