Le intercettazioni irrilevanti non dovrebbero né circolare né essere divulgate

Di Redazione Fn24

Nello Rossi, magistrato e direttore di Questione Giustizia e direttore del periodico di Magistratura democratica, commenta l’utilizzo delle intercettazioni irrilevanti

“Se coperte da segreto si incorre in reato di violazione del segreto d’ufficio. Modeste le sanzioni per la diffusione delle rilevanti, di cui si può dare notizia del contenuto, ma non in versione integrale. Le intercettazioni irrilevanti per l’accertamento dei fatti oggetto del processo penale non dovrebbero né circolare né essere divulgate. Sulla base della normativa in vigore, in particolare di quanto previsto dall’articolo 268 del Codice di Procedura Penale, le intercettazioni irrilevanti ai fini del processo dovrebbero essere puramente e semplicemente stralciate e riposte poi nell’archivio delle procure. Lo stralcio avviene all’esito di una procedura regolata dalla legge e svolta dal Gip in contraddittorio tra le parti.

Se si tratta di intercettazioni coperte dal segreto si incorre nel reato di violazione del segreto d’ufficio sanzionato severamente dall’articolo 326 del Codice penale afferma l’esperto: “Mi limito a ricordare l’abc in una materia molto complessa, oggetto di numerosi interventi anche recenti del legislatore nella ricerca di un difficile equilibrio tra le esigenze proprie del processo e della sua pubblicità e quelle della tutela di tutte le parti coinvolte nella procedura. Il giudice dispone l’acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l’utilizzazione e di quelli che riguardano categorie particolari di dati personali, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza. Dunque sostanzialmente intercettazioni irrilevanti da pubblicare non ce ne dovrebbero più essere perché sono state preventivamente stralciate”.

Nel Codice di procedura (articolo 114 comma 2 bis) è stato aggiunto, nel 2019 , un divieto assoluto di pubblicazione , anche parziale, del ‘contenuto’ delle intercettazioni non acquisite in conformità alle regole processuali: “Se si tratta di intercettazioni coperte dal segreto si incorre nel reato di violazione del segreto d’ufficio sanzionato severamente dall’articolo 326 del Codice penale, si può dare notizia, ma ad esse si applicano i divieti di pubblicazione in versione integrale di cui all’articolo 114 del codice di procedura penale, che sono calibrati sulle diverse fasi del processo e si esauriscono con il suo progredire. Il punto debole del sistema in quest’ultimo caso è che la sanzione per il divieto di pubblicazione che è molto modesta”.

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