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Fisco

Legge 104 e Iva al 4 %

Di Antonia De La Vega
domenica 25 Luglio 2021 - 17:50
3 minuti di lettura
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Disabili e 104
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Come detto nel precedente articolo i titolari dei benefici previsti dalla Legge 104 sono le persone appartenenti a determinate categorie protette che presentano carenze fisiche, psichiche o sensoriali di gravità tale da ostacolare la vita sociale, lavorativa o relazionale. I nostri lettori ci hanno chiesto molte informazioni in tal senso che approfondiremo questa domenica. Abbiamo iniziato con  le info sulla patente, ora parleremo di agevolazioni IVA.

Nell’Ordinanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105/2021, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 bis del cd Decreto Semplificazioni (D.Lgs. 76/2020, art. 29 bis), e si riferiscono, in particolare, all’acquisto di attrezzature tecniche ed informatiche con IVA al 4 % .

Finora, per poter essere assoggettata ad un’aliquota IVA ridotta del 4% (in luogo della consueta aliquota del 22%), la vendita di impianti tecnici e informatici volti a favorire l’autosufficienza e l’integrazione delle persone con disabilità di cui all’art. della Legge n. 104 del 1992, si necessitava di prescrizione di uno specialista dell’Asl, che ora non è più valida. Infatti, l’Ordinanza Semplificazioni:prevedendo che i protocolli delle commissioni mediche paritetiche debbano comunicare anche la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per accedere alle agevolazioni fiscali connesse alle agevolazioni tecniche e informatiche finalizzate a promuovere l’autonomia e l’autosufficienza delle persone con disabilità; modificato l’articolo 2 del decreto ministeriale 14 marzo 1998, decreto ministeriale 7 aprile 2021, prevedendo che per usufruire dell’aliquota IVA del 4% sulla vendita di ausili tecnici e informatici è sufficiente (per le persone con disabilità) all’atto dell’acquisto devono presentare copia semplice di un certificato di invalidità funzionale permanente rilasciato dalla competente ASL o commissione medica paritetica.

Se da tale documentazione non risultasse il necessario collegamento funzionale tra assistenza tecnica informatica e danno permanente, è necessario integrare il documento con un ulteriore certificato rilasciato dal medico curante, che contenga tale certificato. Nel caso in cui la merce sia importata, la documentazione deve essere presentata in dogana al momento della dichiarazione di importazione. Ricorda che le apparecchiature e i dispositivi basati sulla tecnologia meccanica, elettronica o informatica, disponibili al pubblico o fabbricati appositamente, dovrebbero essere utilizzati a beneficio delle persone con disabilità motorie, visive, uditive o del linguaggio e hanno lo scopo di alleviare:

comunicazione interpersonale, elaborazione scritta o grafica;
controllo ambientale;
accesso all’informazione e alla cultura;
aiutare con la riabilitazione.

TAGGATO:104disabiliIVAlegge
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