Problemi col Fisco? Ecco quando non devi pagare nessuna multa

Di Redazione FinanzaNews24 3 minuti di lettura
Fisco, tasse e tributi

(QuiFinanza.it) Le liti fiscali si possono concludere senza il versamento di alcuna sanzione, nel caso in cui il tributo sia già stato versato. Per chiudere definitivamente la pratica è sufficiente presentare la domanda di definizione agevolata delle liti fiscali. A fornire questo importante chiarimento è direttamente l’Agenzia delle Entrate, attraverso la risposta n. 441 del 29 settembre 2023.

Ma cerchiamo di comprendere meglio cosa sia successo e quali sono state le motivazioni che hanno portato l’AdE a fornire una risposta di questo genere ad un contribuente.

Liti fiscali senza sanzioni

Stando a quanto spiega l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 441 del 29 settembre 2023, le liti fiscali possono essere chiuse senza la necessità di versare alcuna sanzione. Purché il tributo sia già stato versato. Per chiudere definitivamente la pratica è necessario presentare la domanda di definizione agevolata.

La risposta dell’AdE prende il via da un caso concreto e riguarda la controversia che una società ha intenzione di chiudere usufruendo della definizione agevolata delle liti fiscali. La possibilità di accedere a questo strumento è messa a disposizione dall’articolo 1, commi da 186 a 205 della Legge n. 197/2022. Nel caso specifico il contenzioso aveva preso origine da un ricorso presentato da una società dopo l’arrivo di una cartella di pagamento, partita a seguito di un controllo automatizzato effettuato sulla dichiarazione dei redditi Modello Unico 2011.

Nella cartella esattoriale inviata al contribuente veniva intimato il pagamento dell’ultima rata di un piano rateale, che era stato accordato direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Dalla documentazione in possesso di quest’ultima il versamento risultava omesso. Al contribuente veniva intimato il pagamento della stessa con relativi interessi e sanzioni. Il contribuente, inoltre, avrebbe dovuto pagare un’ulteriore sanzione pari al 30% e gli interessi calcolati sull’intero debito tributario originario, a cui doveva essere sottratto quanto versato.

La contestazione del contribuente

La società ha immediatamente opposto ricorso alla richiesta dall’Agenzia delle Entrate per chiedere l’annullamento dell’iscrizione a ruolo, ma solo per la parte che riguardava le sanzioni e gli interessi


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