Economia
Redditi finanziari: ecco cosa prevede la riforma fiscale
(BorsaeFinanza.it) Una rivoluzione in vista in materia fiscale per gli investimenti finanziari. Questo almeno stando alla bozza di delega fiscale all’esame del Consiglio dei ministri giovedì 16 marzo. Quella del Governo Meloni non è una novità assoluta, di riforma e superamento della distinzione tra redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria se ne parlava da diversi mesi. Ora però alle parole sono pronti i fatti. A ora nella prima categoria rientrano interessi e dividendi, nella seconda i capital gain. E l’appartenenza a categorie diverse comporta, in linea di massima, la mancata applicazione dell’istituto della compensazione fiscale dei guadagli conseguiti nell’una categoria con le perdite conseguite nell’altra. (QUI la lista dei redditi considerati da capitale e quelli diversi)
Con la “confusione” delle due categorie in un’unica tipologia di redditi di natura finanziaria viene definitivamente superato questo impasse: la tassazione colpirà il risultato netto delle operazioni finanziarie realizzate nell’anno d’imposta, dato dalla differenza tra le voci finanziarie positive e quelle negative conseguite per cassa (nel pieno rispetto, finalmente, del principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Costituzione).
Nel caso di risultato netto negativo, viene confermato il meccanismo del riporto delle minusvalenze nei quattro anni successivi. Nel caso invece di risultato netto positivo, questo viene invece assoggettato ad imposta sostitutiva, con aliquota non ancora definita e, molto probabilmente, anche differenziata: al momento, infatti, trova conferma solamente l’attuale regime di favore al 12,5% per i titoli di Stato.
Regimi fiscali
Restano fermi i regimi fiscali finora in essere, vale a dire:
- il regime dichiarativo
- il regime amministrato (opzionale)
- il regime del risparmio gestito (opzionale)
Quest’ultimo, infatti, resta nonostante che l’introduzione del principio di cassa faccia venir meno il riferimento al “risultato netto maturato” (in ossequio all’allora riforma Visco che prescindeva dall’effettivo realizzo) in favore del “risultato netto effettivamente realizzato”. Cosicché il contribuente, in assenza di espressa opzione all’intermediario/gestore, sarà tenuto all’inserimento dei redditi finanziari in Dichiarazione, per l’assoggettam
© Borsa e Finanza