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Mondo del Lavoro

Rendita vitalizia nel privato e proroga per le Pubbliche Amministrazioni.

Di Antonia De La Vega
sabato 7 Agosto 2021 - 13:57
3 minuti di lettura
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rendita
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I periodi contributivi scaduti relativi alle prestazioni lavorative del settore privato non possono più essere regolamentati, quindi per essere utili nei fondi pensione, precedentemente denominati anche INPDAP  (CTPS, CPDEL, CPI, CPS e CPUG), devono essere trasformati in una rendita vitalizia retribuita. Verrà creato un valore di rimborso relativo. Istruzioni per la proroga dei periodi connessi alla contribuzione richiesta e le modalità di applicazione della rendita vitalizia di cui all’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 sono contenute nella Circolare INPS 25/2020, seguite da disposizioni per alcuni casi specifici:

  •  dal datore di lavoro che ha omesso il versamento dei contributi e intende mettersi in regola;
  •  dal lavoratore anche nel caso in cui presti ancora attività lavorativa o abbia già ottenuto la pensione;
  •  dai superstiti del lavoratore.

Negli ultimi due casi, per ottenere la rendita, si dovrà provare l’esistenza del rapporto di lavoro stesso, la sua durata e la continuità della prestazione (si veda la Circolare INPS 78/2019). La durata, la continuità della prestazione e l’ammontare della retribuzione possono essere provati con mezzi anche verbali.  Per gli importi contributivi omessi, invece, si deve ricorrere a documenti certi come buste paga, libretti di lavoro, lettere di assunzione o di licenziamento, benserviti, libri paga e matricola o altri documenti attinenti al rapporto di lavoro ), prodotti anche in copia autenticata.

Il diritto di riscatto, originariamente riservato ai soli rapporti di lavoro subordinato, è ora riconosciuto anche a favore di: aiutare i parenti e gli assistenti dei titolari di imprese artigiane e commerciali; dipendenti del gruppo diretto dei produttori, escluso il titolare; sono iscritti alla Direzione Separata senza obbligo di pagamento diretto del canone, poiché la loro parte rimane ed è a carico del cliente/partner.

Il calcolo della quota di rimborso è determinato dalle norme che disciplinano la corresponsione della pensione, con regime salariale o contributivo basato sul calendario dei periodi di rimborso e ai fini del calcolo dell’anzianità di servizio. Le modalità di pagamento e le condizioni per l’effettuazione del pagamento sono specificate nel regolamento sull’accoglimento della richiesta di restituzione della rendita vitalizia, notificato a mezzo di posta certificata.

TAGGATO:contributilavororendita vitalia
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