Ritenute fiscali ridefinite negli Studi Associati: un nuovo scenario da esplorare

Di Barbara Molisano 2 minuti di lettura
Studio legale

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la riattribuzione delle ritenute nei studi associati è possibile solo con il consenso esplicito dei soci. Questo consenso deve essere documentato in maniera certa, come ad esempio con una scrittura privata autenticata o un atto pubblico. In alternativa, il consenso potrà essere indicato nell’atto costitutivo dello studio associato.
In ogni caso, i soci devono indicare nelle loro dichiarazioni dei redditi l’ammontare delle ritenute riattribuite e utilizzate.

Determinazione dell’importo da riattribuire

Dopo aver utilizzato una parte delle ritenute nella propria dichiarazione dei redditi per il pagamento dell’IRPEF, i soci possono decidere se riattribuire alllo studio associato l’intero importo residuo o solo una parte di esso.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile la parziale riattribuzione dell’importo residuo, consentendo ai soci di trattenere una quota per eventuali pagamenti futuri.

Questa regola è stata introdotta nella Circolare n.12/E/2010, par.2.11, per fornire maggiore flessibilità ai soci degli studi associati.

Indicazioni nei modelli Redditi

Affinché la riattribuzione delle ritenute sia valida, è necessario indicare gli importi nei modelli Redditi dello studio associato e dei singoli soci. Nel modello Redditi Società di Persone per lo Studio Associato, vanno specificati i redditi complessivi dello studio e le ritenute subite, così come le ritenute restituite a ciascun socio. Nel modello Redditi Persone Fisiche per i singoli soci, è necessario indicare le ritenute totali del socio e la quota non utilizzata riattribuita allo studio associato.
In caso di eccedenza non utilizzata, i soci possono richiedere il rimborso di tale importo.

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