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Fisco

Settore turistico e mance: guida pratica per compilare la Certificazione Unica 2024

Di Barbara Molisano
mercoledì 28 Febbraio 2024 - 12:45
2 minuti di lettura
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Settore Turistico
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Entro il 18 marzo scade il termine per l’invio della Certificazione Unica 2024, la cui compilazione è stata resa più complessa quest’anno dalla presenza di una nuova sezione denominata “Somme assoggettate ad imposta sostitutiva”. Le Entrate hanno approvato il relativo modello e istruzioni con Provvedimento n. 8253/2024, che contiene importanti novità riguardanti la tassazione delle mance nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione.

Le regole da seguire nella compilazione della CU 2024

Secondo le istruzioni aggiornate dall’Agenzia delle Entrate il 7 febbraio, il sostituto d’imposta dovrà riportare in questa nuova sezione i dati relativi alla tassazione operata sulle mance percepite dai lavoratori di questi settori. È importante sottolineare che le somme destinate dai clienti ai lavoratori del settore privato a titolo di liberalità costituiscono redditi da lavoro dipendente e sono soggette ad una tassazione sostitutiva del 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le prestazioni di lavoro.

Come calcolare e compilare le informazioni richieste

Il limite annuale del 25% del reddito percepito per le prestazioni di lavoro rese rappresenta una franchigia: in caso di superamento di questo limite, solo la parte delle mance eccedente sarà soggetta a tassazione ordinaria. Nel modello della CU 2024, nel punto 651 si deve indicare l’importo totale dei redditi percepiti per le prestazioni di lavoro nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione.

È fondamentale compilare correttamente anche i punti successivi: nel punto 652 si deve riportare l’importo delle mance assoggettate ad imposta sostitutiva, nel punto 653 l’imposta sostitutiva del 5% operata su queste somme, nel punto 654 l’importo delle imposte sostitutive non operate per effetto di disposizioni eccezionali e nel punto 655 l’importo delle mance assoggettate a tassazione ordinaria.

TAGGATO:Mancatassazioneturismo
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