Smart working: l’informativa dell’Inail sulla salute e sicurezza

Di Valentina Ambrosetti 4 minuti di lettura
l'informativa Inail sullo smart working

Sempre più richiesto, lo smart working è la nuova modalità di lavoro.

Ha acquisito importanza non solo in America, ma anche in Italia negli ultimi mesi, e di fronte a molte richieste da parte dei lavoratori, questo nuovo modello di lavoro deve essere tutelato. Per l’appunto L’Inail, ha emesso un’informativa per disciplinare alcuni punti, come la salute e la sicurezza.

Nel dettaglio, lo smart working, (comunemente definito lavoro agile), è una modalità di esecuzione di rapporti di lavoro subordinato, con la possibilità di flessibilità tra orari e spazi e un’organizzazione con obiettivi stabiliti di comune accordo tra datore di lavoro e il lavoratore. Inoltre il trattamento economico e normativo viene garantito come quello di un normale lavoro di presenza.

Si fa spesso confusione con la definizione di smart working e il telelavoro, di fatti sono due modi diversi di lavorare, che si distinguono tra orario e luogo di lavoro:

  • lo smart working, non ci sono vincoli di orario e luogo di lavoro per questo anche detto flessibile;
  • il telelavoro, si distingue in quanto il dipendente ha una postazione fissa fuori dalla sede aziendale e gli orari di lavoro devono essere seguiti con precisione e puntualità.

L’informativa da parte dell’Inail a tutela del lavoro agile

L’Inail ha emesso un’informativa rivolta al lavoratore e al rappresentante, in tema di sicurezza, che illustra i comportamenti preventivi richiesti al lavoratore, a cui deve attenersi per prevenire i rischi di salute e di sicurezza associati a metodi di lavoro agile.

Lo smart working, seguirà le medesime regole di un lavoratore che segue modalità di lavoro ordinarie, quindi è stato necessario stabilirne specifiche precise.

Alcune disposizione sullo smart working, sono riportate nella Legge n. 81 del 22 maggio 2017 “Le Misure di tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a promuovere la determinazione flessibile dell’orario e del luogo di lavoro subordinato”.

L’art. 22 sulla sicurezza del lavoro contiene le informazioni:

  • “Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del dipendente che svolge il lavoro agile, e per questo invia al dipendente e al suo rappresentante per la sicurezza, almeno una volta all’anno, una comunicazione scritta di quali sono i rischi generali e specifici associati ad un modalità specifica di svolgimento dei rapporti di lavoro instaurati”;
  • “Il dipendente deve collaborare all’attuazione delle misure preventive predisposte dal datore di lavoro per eliminare i rischi associati allo svolgimento del servizio al di fuori delle strutture aziendali”.

Il lavoratore in smart working è tenuto ai seguenti comportamenti:

  • cooperare diligentemente all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione predisposte dal datore di lavoro per far fronte ai rischi connessi all’erogazione del servizio in un ambiente interno ed esterno non normale;
  • non assumere comportamenti che possano creare rischi per la propria salute e sicurezza, nonché per la salute e la sicurezza di terzi;
  • evitare luoghi e circostanze da cui possono sorgere pericoli per se stessi e per gli altri;
  • determinare i luoghi in cui svolgere un lavoro agile, secondo le istruzioni riportate nell’informativa.
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