Spese di acquisto immobili. Per la detrazione occhio all’intestazione

Di Barbara Molisano 2 minuti di lettura
Spese di mediazione immobiliare

L’attuale regolamentazione dell’Agenzia delle Entrate non prevede la possibilità di scaricare le spese di intermediazione immobiliare laddove la fattura risulti intestata ad uno dei due coniugi ma non intestatario dell’immobile.

Lo scenario classico per inquadrare la questione è il seguente:

Marito e moglie acquistano casa utilizzando un’agenzia immobiliare come intermediario. Stipulato il contratto di compravendita, l’agenzia emette regolare fattura intestata al marito. Il problema è che il reale proprietario dell’immobile non è il marito, bensì la moglie.  A questo punto la domanda che ci poniamo è se l’importo speso come commissione di intermediazione fatturato al marito possa essere scaricato nella dichiarazione.

Il modello 730/2020 e la possibilità di detrarre i di intermediazione

Allo stato dei fatti non è possibile scaricare i costi se l’intestatario della fattura non è proprietario dell’immobile.

Nel dettaglio, si veda l’articolo 15, comma 1, lett. b-bis), del TUIR, di riconoscere la possibilità di detrarre ai fini dell’IRPEF un importo, pari al 19%, di commissioni, anche denominate, pagate a soggetti di intermediazione immobiliare in conformità con l’acquisto dell’unità immobiliare di proprietà da utilizzare come residenza principale, per un importo non superiore a € 1.000 all’anno.

Nel caso in cui la fattura venga effettuata a un singolo proprietario ma la proprietà sia in comproprietà, per contemplare la detrazione del comproprietario che non è indicato in fattura, sarà necessario integrare il documento con i dati del comproprietario mancante.

Si dovrebbe anche tenere conto del fatto che lo sgravio fiscale è concesso a condizione che l’ammontare relativo alla spesa sia indicato nell’atto di vendita dell’immobile.

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