Superbonus, per le agevolazioni conta la data della CILA

Di Redazione FinanzaNews24 3 minuti di lettura
Fisco, tasse e tributi cartelle

(QuiFinanza.it) La circolare n. 13 del 13 giugno 2023 dell’Agenzia delle Entrate ha introdotto importanti chiarimenti per ottenere le detrazioni relative al Superbonus. Attraverso il documento emanato da poco, l’AdE ha chiarito che l’eventuale variante della CILA non modifica, in alcun modo, la data che deve essere presa in considerazione per la determinazione del Superbonus.

Il documento emanato nel corso degli ultimi giorni proprio dall’Agenzia delle Entrate ha fornito questo importante chiarimento, oltre a riepilogare alcune delle novità che sono state introdotte dal Decreto Cessioni, dalla Legge di Bilancio 2023 e dal Decreto Aiuti Quater.

Cosa comporta questo importante chiarimento? Per determinare quali siano i termini grazie ai quali i contribuenti possono accedere alla detrazione prevista dal Superbonus in forma piena – quindi al 110% – è necessario fare riferimento alla data della CILA originaria. Eventuali modifiche od integrazione al progetto non fanno, in alcun modo, slittare in avanti questa data. Non risulta essere importante nemmeno l’impresa incaricata dei lavori.

Superbonus: la data della CILA originaria

Attraverso la circolare n. 13 del 13 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti relativamente al Superbonus. Il documento, in estrema sintesi, ha provveduto a riepilogare le novità che sono state introdotte attraverso il Decreto Aiuti Quater, la Legge di Bilancio 2023 e dalla legge di conversione del Decreto Legge n. 11/2023, che, tra le altre cose, hanno dato ampio spazio al quoziente familiare e alla detrazione in dieci anni per il Superbonus.

Uno degli aspetti più importanti, sicuramente, riguarda l’interpretazione che deve essere data all’articolo 2-bis, del Decreto Legge n. 11 del 2023. L’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti su una frase, che aveva posto alcuni problemi interpretativi:

la presentazione di un progetto in variante alla CILA, o al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento edilizio da eseguire, non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti dall’articolo 1, comma 894, della legge di bilancio 2023.

Questa disposizione risulta avere particolare importanza, perché si riferi


© QuiFinanza

Leggi l’articolo completo su QuiFinanza

Condividi questo articolo
Exit mobile version