Tornano i pignoramenti e le ipoteche sulla casa

Di Antonia De La Vega 3 minuti di lettura
pignoramenti

Ipoteca sulla casa e il pignoramento ritornano dopo l0interruzione per il covid19: come funziona per la prima casa?

Dopo la lunga sospensione dovuta all’emergenza Covid, riprendono anche i pignoramenti. Con le consuete tutele di legge. In tal senso, vi ricordiamo che il mutuo è una forma di garanzia del prestito basata sull’ipoteca ,vantato dagli enti che hanno affidato all’Agente della riscossione l’incarico di recuperare le somme dovute dal debitore. Ha un importo pari al doppio del credito complessivo per cui si procede e necessita di comunicazione scritta. Il mutuo casa ha regole diverse per esempio rispetto al fermo Auto in caso di prestito non pagato. Incaso di mutuo casa diversamente l’ipoteca del Fisco permane per 6 anni sull’immobile.  L’autorizzazione al pagamento dilazionato impedisce l’iscrizione di ipoteche future, bloccando anche ogni possibile pignoramento della casa, ma non cancella le ipoteche già iscritte: queste permangono fino all’estinzione completa del debito. Dopo l’iscrizione di ipoteca, se il debito rimane non rateizzato, non pagato oppure se non è oggetto di provvedimento di sgravio o sospensione – e se il bene rientra nelle condizioni previste dalla legge – l’agente della riscossione potrà procedere al pignoramento e alla vendita della casa.

L’immobile su cui viene messa l’ipoteca può essere utilizzato e venduto, seppur con un forte deprezzamento del mercato, ciò avviene dopo 10 rate non pagate, anche se non consecutive. Dopo tali insolvenze l’Agenzia delle Entrate può mettere a disposizione l’immobile per vendita all’ asta a meno che non si tratti di una prima casa.

Si  mette all’asta una casa quando si sono verificate queste condizioni:  inviato un preavviso di ipoteca,  iscritto preventivamente l’ipoteca (per debiti non inferiori a 20mila euro),  il debito sia pari o superiore a 120mila euro ( Equitalia non può procedere al pignoramento immobiliare e alla successiva vendita all’asta), non si tratti dell’unico immobile del contribuente (adibito a propria residenza anagrafica e non accatastato come di lusso (A1, A8 e A9), in questo caso infatti esso può essere solo oggetto di ipoteca per debiti superiori ai 20mila euro, ma non può essere oggetto di pignoramento a prescindere dall’importo della cartella, siano passati almeno sei mesi dall’iscrizione di ipoteca senza che il debitore abbia pagato.

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