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Fisco

Versamento della sanzione per la comunicazione tardiva di sconto fattura o cessione bonus edilizi

Di Gianluca Perrotti
lunedì 17 Ottobre 2022 - 10:36
3 minuti di lettura
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Wall Street
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Con delibera n. 58 dell’11 ottobre 2022 dell’Agenzia delle Entrate illustra le forme di pagamento di una sanzione

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le istruzioni per il pagamento di una penale per chi ha ritardi nella comunicazione che di norma deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni: “Per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue delle spese sostenute nel 2021, la Comunicazione può essere trasmessa entro il 30 novembre 2022, termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare). La trasmissione della nuova Comunicazione entro il termine di cui sopra è ammessa anche nelle ipotesi in cui sia stato chiesto all’Agenzia delle entrate, nel rispetto delle indicazioni fornite nei paragrafi precedenti, l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti da una Comunicazione errata. Le Comunicazioni trasmesse nel mese di novembre possono essere annullate o sostituite entro il successivo 5 dicembre, ma le eventuali comunicazioni sostitutive non possono più essere annullate o sostituite dopo tale data”.

Cosa indicare per il pagamento della sanzione nella sezione “Contribuente” e nella sezione “Erario ed altro” per la Compilazione F24 Elide per i bonus edilizi?

Nella prima:

nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, codice fiscale e dati anagrafici del titolare della detrazione ceduta o fruita come sconto mentre, per lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali, codice fiscale e dati anagrafici del condominio oppure, in mancanza, del condomino incaricato dell’invio della comunicazione;
nel campo “codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” codice fiscale del primo cessionario o fornitore che ha acquistato il credito, con codice “10” nel campo “codice identificativo”. Nel caso in cui la comunicazione si riferisca a più fornitori o cessionari, va riportato il codice fiscale di uno di essi.

Nella seconda:

nel campo “tipo”, la lettera “R”,
nel campo “elementi identificativi” nessun valore,
nel campo “codice” il codice tributo 8114.
Nel campo “anno di riferimento” (nel formato “AAAA”), l’anno in cui è stata sostenuta la spesa che ha dato diritto alla detrazione oggetto della comunicazione dell’opzione.

 

TAGGATO:Comunicazione tardiva di sconto fattura o cessione bonus edilizi:sanzioni
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