Accollo del mutuo cointestato: cosa c’è da sapere

Di Redazione FinanzaNews24 2 minuti di lettura
Economia

(BorsaeFinanza.it) Come funziona l’accollo del mutuo cointestato? È un’operazione fattibile, dal punto di vista normativo e contabile? Iniziamo con il rispondere a questa seconda domanda: sì, è possibile procedere con l’accollo del mutuo cointestato. Può accadere, infatti, che il contratto di un finanziamento ipotecario sia intestato a più persone ed una delle parti decida di trasferire all’altra la responsabilità di saldare le rate.

Sostanzialmente, l’accollo del mutuo cointestato è una pratica diffusa principalmente tra i coniugi, che sono anche cointestatari dell’immobile che stanno acquistando. Un mutuo cointestato può essere sottoscritto anche da genitori e figli o dalle coppie di fatto. La legge non pone limitazioni alla possibilità di cointestare un mutuo o un’abitazione. Cerchiamo, adesso, di capire come funziona l’accollo del mutuo cointestato.

In cosa consiste l’accollo del mutuo cointestato

Come funziona l’accollo del mutuo cointestato? È una pratica molto semplice: prevede che una persona subentri nell’acquisto di un determinato immobile, nel momento in cui ci sia ancora un mutuo. Questo tipo di operazione presenta alcuni vantaggi, che sono principalmente economici: si risparmiano le pratiche burocratiche e di istruttoria. Ma soprattutto vengono tagliate le spese notarili.

I risparmi che si possono ottenere attraverso l’accollo di un mutuo sono significanti e su un finanziamento di 100.000 euro, possono essere risparmiate almeno 3.000 euro di spese. Premettiamo, comunque, che non tutte le situazioni sono uguali e che, soprattutto quando si è davanti all’accollo di un mutuo cointestato, è necessario prestare la massima attenzione al debito residuo e alle condizioni effettive del finanziamento.

Questa particolare tipologia di procedura è regolamentata direttamente dall’articolo 1273 del Codice Civile, il quale prevede che se “il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell’altro, il creditore può aderi


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