Novità ravvedimento operoso: cosa cambia nel 2023

Di Redazione Fn24
Fisco, tasse e tributi cartelle

(QuiFinanza.it) L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione N. 12/E del 1° marzo 2023, ha reso noti i codici tributo per provvedere al versamento delle imposte tramite ravvedimento operoso. Si tratta, nello specifico, di sanzioni e interessi che si riferiscono alle imposte sostitutive e ad altre imposte dirette emergenti dalla dichiarazione dei redditi, cui adempimento è previsto tramite modello F24.

Ravvedimento operoso e “speciale”: le istruzioni per il 2023

Le istruzioni per i contribuenti che intendono beneficiare delle misure di tregua fiscale approvate per il 2023 sono contenute nell’ultima Legge di Bilancio (legge n. 197/2022: qui un riassunto delle principali novità fiscali). Con una serie di circolari, poi, l’Agenzia delle Entrate ha specificato la prassi da seguire e le indicazioni valide per la “regolarizzazione delle irregolarità formali” relative a:

  • imposte sui redditi, Iva e Irap commesse fino al 31 ottobre 2022;
  • “ravvedimento speciale” previsto per le violazioni sulle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2021 e precedenti;
  • adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento;
  • regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale.

L’Amministrazione finanziaria ha anche spiegato come regolarizzare le violazioni formali versando una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni, rimuovendo così le irregolarità od omissioni. Il versamento va eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024. Le Entrate hanno chiarito anche quali violazioni possono essere regolarizzate e quali no: tra gli esempi di violazioni formali ammesse alla regolarizzazione rientra, per esempio, l’omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca. Tra quelle non ammesse rientrano invece le violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi al 1° gennaio 2023, e quelle contenute negli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure).

Il ravvedimento operoso

Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti della dichiarazione dei redditi possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento tramite il cd. “ravvedimento operoso“:

  • dell’imposta dovuta;
  • degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
  • della sanzione in misura ridotta.

La sanzione in questi casi è ridotta :

  • a 1/10 di quella ordinaria nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data di scadenza;
  • a 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall’omissione o dall’errore;
  • a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore;
  • a 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa

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