Modello 730, il mutuo si può detrarre? Occhio al contratto e ai limiti

Di Redazione FinanzaNews24 3 minuti di lettura
Fisco, tasse e tributi

(QuiFinanza.it) Tra le agevolazioni a cui i contribuenti possono accedere, c’è quella relativa agli interessi passivi legati al mutuo sottoscritto per acquistare la prima casa. I mutuatari hanno, infatti, diritto ad una detrazione pari al 19% nel limite massimo di 4.000 euro.

A disciplinare la detraibilità del mutuo sulla prima casa è l’articolo 15 del TUIR, che si sofferma proprio sugli interessi passivi che vengono pagati sui finanziamenti ipotecari sottoscritti per acquistare l’abitazione principale.

Possono accedere a questa agevolazione i contribuenti che hanno effettivamente sostenuto la spesa, anche per la quota degli eventuali familiari a carico (che in genere è il coniuge). Questa particolare detrazione è fruibile direttamente all’interno del Modello 730 che nel Modello Persone Fisiche. Per poter beneficiare di questa detrazione è necessario rispettare alcune condizioni. Scopriamo quali sono.

Mutuo, le caratteristiche del contratto

Possono accedere alle detrazioni sugli interessi passivi i contribuenti che hanno sottoscritto un contratto di mutuo per acquistare l’abitazione principale. Entrando un po’ più nel dettaglio, il contratto di mutuo deve:

  • essere stato sottoscritto nel corso dei 12 mesi precedenti o successivi rispetto all’acquisto dell’immobile. Viene esplicitamente escluso il caso in cui il contratto originario sia estinto e che ne venga stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale che deve essere rimborsata, maggiorata delle spese e di eventuali oneri correlati;
  • il finanziamento deve essere erogato da un soggetto residente in Italia o in uno Stato membro della Comunità europea.

Abitazione principale

Una delle condizioni necessarie per accedere alle detrazioni è che l’immobile venga destinato, dal mutuatario, ad abitazione principale. Questa opzione deve essere esercitata entro un anno dalla data di acquisto. Ricordiamo che come abitazione principale si intende la dimora abituale che il contribuente ha scelto per sé stesso e per la propria famiglia. Nel caso in cui l’immobile non venga scelto come abitazione principale, il contribuente decade da tutti i benefici previsti dalla normativa.

Non viene applicata la decadenza nel caso in cui il contribuente venga ricoverato in maniera permanente in un istituto di ricovero o sanitario, purché l’immobile non venga dato in affitto. Non può beneficiare della detrazione l’usufruttuario


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