Pensione di vecchiaia anticipata per invalidità superiore all’80%

Di Antonia De La Vega 2 minuti di lettura
Pensione di vecchiaia agevolata, ovvero anticipata, per invalidità superiore all’80%

Gli anziani con almeno l’80% di invalidità e i non vedenti potranno accedere al pensionamento anticipato (ovvero disponibile con requisiti inferiori a quelli normalmente previsti per una pensione di vecchiaia)

Questa è una delle misure pensate per alcune categorie protette per i lavoratori civili disabili con invalidità di almeno l’80% e per non vedenti. Questa forma di prepensionamento semplificato è prevista dal cosiddetto Decreto Amato (D.Lgs. 503/1992), che offre a queste categorie di lavoratori la possibilità di andare in pensione se si hanno almeno 20 anni di contributi e un’età almeno pari a 61 anni, per gli uomini e a 56 anni per le donne per gli invalidi non inferiori all’80%. Per i non vedenti, i requisiti di età sono diversi ( 56 anni per gli uomini e  51 anni per le donne).

Per entrambi i casi viene concesso un grande anticipo rispetto ai 67 anni richiesti alla generalità del lavoratori che desiderano andare in pensione. Per i beneficiari di una delle tre deroghe della Legge Amato del 1992 (D.lgs. 503/1992), ancora oggi in attuazione, gli anni di contributi passano a 15 se:

  • i 15 anni di contributi sono stati versati prima del 1992 (780 settimane)
  • si è stato autorizzati al versamento dei contributi volontari entro il 24 dicembre 1992;
  • se si è  titolare di almeno 25 anni di esperienza contributiva,   15 anni di contributi effettivi da lavoro dipendente e almeno 10 anni lavorati in modo discontinuo (52 settimane necessarie per l’annualità).

Questa opzione non vale però per i lavoratori dipendenti del settore pubblico ed i lavoratori autonomi. La pensione anticipata per le categorie citate prima ( ovvero per gli invalidi non inferiori all’80% e non vedenti) viene riconosciuta ai lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dell’INPS (ad esclusione degli iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi) ed alle forme di previdenza sostitutive. L’INPS valuta le specifiche attitudini, capacità e mansioni del lavoratore ed anche il riconoscimento dello stato di invalidità e della percentuale di handicap.

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