Stop alle tutele per il lavoratori fragili

Di Antonia De La Vega 2 minuti di lettura
lavoratori

Dal 1° luglio cessano alcune tutele per i lavoratori fragili: i periodi di assenza di questi  lavoratori non sono più equiparati a ricovero ospedaliero e vengono computati nel periodo di comporto

Come afferma l’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro): “poiché non risulta siano state emanate ulteriori disposizioni normative in materia, ai suddetti lavoratori deve ritenersi applicabile l’ordinario trattamento giuridico relativo alle assenze dal servizio nonché l’ordinaria modalità organizzativa dell’attività lavorativa”. Terminano quindi i periodi di assenza dei cosiddetti dipendenti pubblici e privati ​​precari che non equivalgono più al ricovero ospedaliero e quindi contano ai fini del periodo di condotta.

A questi lavoratori senza che venga loro riconosciuta la prerogativa a svolgere di norma la prestazione in modalità agile (che però può sempre essere accordata dal datore di lavoro) non vengono più riconosciute alcune tutele: è infatti scaduto il 30 giugno il regime di favore (art. 15 del D.L. 41/2021) per i soggetti in possesso di certificazione (rilasciata dai competenti organi medico-legali) attestante una condizione di disabilità grave, di rischio derivante da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o svolgimento di relative terapie salvavita.

Come affermato dall’INL – Posto che non risultano essere state emanate norme aggiuntive in materia, si ricorda che i predetti lavoratori devono essere assoggettati al normale regime di assenteismo legale, nonché alle normali condizioni di attivazione organizzativa. Il 31 luglio scade, invece, l a sorveglianza sanitaria eccezionale per i dipendenti fragili che manifestano l’esigenza di prestare l’attività in ufficio o in azienda. In tal caso, il datore di lavoro dovrà acquisire prima il parere del medico (su fragilità, grado rischio e stato vaccinale) per  la valutazione di soluzioni lavorative adatte (compresenza nei locali di lavoro e via dicendo).

Chiarimenti delle tutele sono presenti nella nota n. 10962/2021 INL (Ispettorato nazionale del lavoro), pubblicata il 5 luglio, dopo che non sono state estese le norme per equiparare l’assenza dal lavoro al ricovero.

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