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Bonus ristrutturazione 2020 e affitto: alcuni dettagli

Di Redazione FinanzaNews24
giovedì 4 Giugno 2020 - 17:20
4 minuti di lettura
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bonus ristrutturazioni
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Tra i vari bonus disponibili, c’è anche quello per la ristrutturazione dell’immobile. Vediamo quali sono le condizioni per il locatario ai fini della detrazione IRPEF.

Per i lavori di costruzione (bonus di ristrutturazione) e per la riqualificazione energetica, effettuata sulla proprietà trattenuta per l’affitto, vi può essere anche il consenso per telefono del locatore per effettuare gli stessi interventi.

Questo può essere visto nella risposta n. 140 / E del 2020, in cui l’agenzia fornisce chiarimenti sul caso di un contribuente (locatario) che ha sostenuto spese per l’installazione di un condizionatore d’aria nella sua abitazione, concluso con un contratto di locazione concluso con un ente regionale che amministra il edilizia pubblica residenziale.

Le opere sono state autorizzate telefonicamente dall’agenzia menzionata nel 2018. Il contribuente ha quindi richiesto e ottenuto l’autorizzazione scritta dall’agenzia menzionata nel 2019 perché, durante l’assistenza fiscale per il modulo di deposito 730, gli è stato chiesto di mostrare l’autorizzazione prima menzionato. Alla luce di questa premessa, è stato chiesto alle autorità fiscali se sia possibile usufruire della detrazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche per le spese in questione.

L’installazione dell’aria condizionata è facilitata.

L’Agenzia delle Entrate ricorda innanzitutto che, ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR, viene riconosciuta una detrazione IRPEF, attualmente equivalente al 50% delle spese sostenute per il recupero delil titolo di edifici ivi elencati. Lo sgravio fiscale deve essere calcolato su un importo massimo delle stesse spese pari a 96.000 euro per immobile, suddiviso in 10 rate annuali uguali.

Gli interventi ammissibili includono anche lavori volti a ottenere risparmi energetici con particolare attenzione all’installazione di sistemi basati sull’uso di fonti di energia rinnovabili. In questo caso, è già stato chiarito che i tipi di opere ammesse a benefici fiscali possono essere eseguiti anche in assenza di lavori di costruzione correttamente detti acquisendo la documentazione adeguata attestante il conseguimento del risparmio energetico in applicazione di la normativa in vigore in materia (circolare n. 13 / E del 2019).

Nel mezzo di questi lavori sono inclusi anche l’installazione di pompe di calore per il condizionamento dell’aria degli ambienti e qualsiasi adattamento del sistema.

Il locatario è tra i beneficiari.

Con espressa disposizione, la detrazione di cui al suddetto articolo 16-bis) del TUIR è, in ogni caso, per tutti i contribuenti che possiedono o possiedono, sulla base di un titolo appropriato, la proprietà soggetta agli interventi previsti e che a supporto spese correlate. Tra i beneficiari, quindi, purché sostengano i costi, il proprietario ha anche stabilito che:

l’arresto stesso è il risultato di un contratto di leasing o di prestito debitamente registrato all’inizio del lavoro o al momento di sostenere i costi ammessi alla detrazione se è precedente all’inizio di cui sopra;
Hai il consenso per l’esecuzione delle opere da parte del proprietario.

Con riferimento a quest’ultimo punto, l’Agenzia delle Entrate ritiene che il consenso “possa essere ottenuto per iscritto anche dopo l’inizio dei lavori, purché sia ​​formalizzato alla data di presentazione del conto economico in colui che intende utilizzare la stessa detrazione “.

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