(BorsaeFinanza.it)
L’edizione 2022 del rapporto “Noi doniamo”, elaborato come ogni anno dall’Istituto Italiano della Donazione (IID) in occasione del Giorno del Dono, rivela che a fronte di un calo nei versamenti, il sostegno al non profit resiste. Continuano ad essere tanti gli italiani che donano ad un’associazione o in via informale. Queste cessioni spontanee di risorse economiche si chiamano erogazioni liberali, si differenziano dalle semplici donazioni (che vanno da soggetto a soggetto e non verso enti, organizzazioni e associazioni) ed essendo un gesto nobile e virtuoso sono pure soggette a significativi vantaggi fiscali.
Erogazioni liberali: cosa sono di preciso?
Le erogazioni liberali sono donazioni spontanee di soldi (ma anche in natura) che una persona fisica effettua liberamente in ambito sociale e culturale in favore di soggetti del terzo settore come associazioni di promozione sociale, volontariato e non profit, ong e onlus, scuole e università, fondazioni, enti di ricerca e altri ancora. L’unica condizione è che la donazione deve avvenire con un bonifico, un assegno o una carta (di debito, credito o prepagata) e non in contanti. A partire dal 2020, tutte le erogazioni liberali in denaro devono essere identificabili e tracciabili.
Dopo aver fatto la donazione, è quindi essenziale conservare la ricevuta del bonifico, l’estratto conto della banca o un documento che attesta la transazione avvenuta. Per incentivare queste erogazioni private a fini socio-umanitari, culturali o comunque per un interesse generale, le Stato prevede due benefici fiscali: le detrazioni e le deduzioni dal reddito imponibile IRPEF.
Erogazioni liberali deducibili e detraibili
Gli oneri deducibili sono le spese che si possono portare in diminuzione dal reddito complessivo calcolato prima dell’imposta ai fini IRPEF. Le donazioni che possono essere dedotte devono essere a favore di:
- ong (organizzazioni non governative) nel settore della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo;
- fondazioni e associazioni riconosciute;
- enti universitari, di ricerca ed enti parco regionali e nazionali;
- trust o fondi speciali;
- cooperative sociali;
- istituzioni religiose.
Gli oneri detraibili riducono l’imposta lorda a carico del contribuente con un carico pari al 19, 26, 30 o 35%, in base alla natura della donazione effettuata e alle caratteristiche del soggetto che riceve l’elargizione. La detrazione d’imposta è del 19% se la donazione è per:
- onlus, organizzazioni internazionali di cui l’Italia fa parte, associazioni, fondazioni, amministrazioni pubbliche ed enti pubblici non economici, comitati ed enti attivi nell’aiuto a popolazioni colpite da calamità naturale o da altri eventi straordinari;
- società e associazioni sportive dilettantistiche;
- fondazioni del settore musicale, attività culturali e artistiche pubbliche, enti dello spettacolo pubblici, appartenenti a fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro;
- scuole di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro, appartenenti al sistema scolastico nazionale;
- società di mutuo soccorso per i contributi associativi versati dai soci.
La detrazione aumenta e diventa del 26% se l’erogazione va a:
- iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da onlus, associazioni, fondazioni, comitati, amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici, associazioni sindacali di categoria ed altri enti;
- partiti politici iscritti nella prima sezione del registro nazionale, per erogazioni tra un minimo di 51,65 euro e un massimo di 103.291,38 euro.
La altre due detrazioni d’imposta previste sono del 30% e 35% se per onlus e APS (associazioni di promozione sociale) iscritte al RUNTS e negli appositi registri nazionali. Sono detraibili anche le somme erogate (per un importo massimo di 2.065,83 euro) a favore delle onlus per adozioni a distanza, a patto che l’organizzazione certifichi la spettanza della detrazione d’imposta.
Onlus e associazioni che
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