Nuovo protocollo per lavoratori edili e la loro sicurezza

Di Alessio Perini 3 minuti di lettura
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Arriva il nuovo protocollo per la tutela dei lavoratori edili per garantire il rispetto delle norme a tutela del lavoro e della sicurezza nei cantieri

A siglato l’atto è stato il MIMS- Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (Mims) che rende noti  i dettagli sulla disciplina del subappalto e richiama le stazioni appaltanti impegnate a realizzare opere infrastrutturali, comprese quelle previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), a porre particolare attenzione nella formulazione dei bandi di gara.

Nell’Atto del 4 gennaio 2022 le stazioni appaltanti afferenti al MIMS devono rispettare una serie di requisiti:

  1. Le imprese devono specificare nei documenti di gara che il rispetto della normativa in materia di tutela del lavoro e della sicurezza nei cantieri è una condizione essenziale per l’esecuzione del contratto e verificare, in fase di esecuzione dell’appalto, l’applicazione delle norme correlate del Codice dei contratti pubblici
  2. Le stazioni appaltanti, prima di autorizzare il subappalto, devono verificare il rispetto della normativa in materia di parità di trattamento economico e normativo e anche prevedere l’applicazione dei relativi Contratti Collettivi della zona di riferimento.
  3. Il nuovo comma 14 dell’articolo 105 del Codice dei contratti pubblici, così come modificato dal Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, riconfermato dal protocollo del Mims del 4 gennaio 2022, chiarisce afferma che:
  • l’affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
  • la stazione appaltante provvede in prima persona alla verifica dell’effettiva applicazione della disposizione del protocollo del 4 gennaio 2022 ( sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell’esecuzione)
  • l’affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Invariato è invece l’obbligo di presentazione del “DURC di Congruità” ovvero un documento molto importante ai fini della tutela della sicurezza sul lavoro come stabilito dal Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 143 del 2021. Il DURC verifica l’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile e occorre sia nell’ambito dei lavori (pubblici e privati) eseguiti da parte d’imprese affidatarie, in appalto o subappalto ed  è valido anche per i lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione:

Alla fine del primo semestre del 2022, le stazioni appaltanti dovranno trasmettere al Ministro una relazione sulle azioni intraprese per ottemperare alle indicazioni del nuovo protocollo. Un invito ad assumere analoghe iniziative verrà inviato dal Ministro ai Presidenti di Regione, all’ANCI, ai Presidenti delle Autorità di Sistema Portuale, ai Commissari straordinari nominati nel 2021, nonché al gruppo Ferrovie dello Stato, visto che RFI e ANAS costituiscono importanti soggetti attuatori del PNRR.

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