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Fisco

Affitto di stanze in studi professionali: esiste davvero incompatibilità?

Di Barbara Molisano
lunedì 3 Novembre 2025 - 7:32
3 minuti di lettura
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Commercialista
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Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha risposto a un quesito riguardante la possibilità di affittare una stanza all’interno di uno studio professionale a un imprenditore commerciale, chiarendo se tale operazione potesse comportare incompatibilità con l’esercizio della professione.

Secondo l’art. 4, co. 1, lett. c), del Decreto legislativo n. 139 del 28 giugno 2005, esiste un’incompatibilità tra l’esercizio della professione e qualsiasi attività imprenditoriale, anche se non prevalente o abituale e wuesto include la produzione e intermediazione di beni o servizi, attività di trasporto, bancarie, assicurative, agricole o ausiliarie a queste ultime. La questione posta al CNDCEC è se l’affitto di una stanza possa configurarsi come un’attività imprenditoriale e quindi risultare incompatibile con la professione di commercialista. Ai sensi dell’art. 2082 del Codice Civile, un imprenditore è chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi e gli elementi distintivi dell’impresa includono organizzazione, economicità e professionalità. Tuttavia, si distingue tra attività imprenditoriali e attività di mero godimento, che non comportano la produzione di nuovi beni o servizi, ma solo la gestione di beni esistenti per trarne frutti, come nel caso della locazione di immobili.

Conclusioni del CNDCEC

Dalla risposta del CNDCEC emerge che la natura soggettiva del locatario non influisce sull’incompatibilità. L’incompatibilità deve essere valutata in relazione alla qualifica potenziale di imprenditore del professionista che affitta la stanza. Tuttavia, l’attività di locazione, così come descritta nel quesito, non sembra configurarsi come attività imprenditoriale e wuesta attività appare infatti finalizzata a recuperare parte dei costi sostenuti per l’affitto o le spese comuni e non alla produzione di nuovi beni o servizi.

Il CNDCEC conclude che l’affitto di una stanza all’interno dello studio professionale non altera la natura dell’attività del professionista e pertanto, tale operazione non genera profili di incompatibilità con l’esercizio della professione di commercialista.

Implicazioni pratiche

Questa chiarificazione permette ai professionisti di affittare spazi inutilizzati all’interno dei loro studi senza timore di violare normative di incompatibilità, anche perchè si tratta di una soluzione pratica per ottimizzare l’uso degli spazi e ridurre i costi operativi, offrendo al contempo un servizio utile agli imprenditori in cerca di spazi lavorativi temporanei.

TAGGATO:affittoCNDCECStudi professionali
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