Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha recentemente emesso il pronto ordine n. 25/2024 per chiarire la questione delle locazioni brevi a livello imprenditoriale. Con un quesito formulato lo scorso 26 febbraio, l’Ordine ha chiesto indicazioni su come debba essere considerata, ai fini dell’incompatibilità con l’attività di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, la presunzione di svolgimento di attività imprenditoriale nel caso in cui vengano locati più di quattro appartamenti per ciascun periodo di imposta.
Le cause di incompatibilità
Il CNDCEC ha fornito alcune considerazioni generali che possono aiutare nella valutazione del caso specifico. Viene ribadito che, in base all’art. 4, co. 1, lett. c), del Decreto legislativo n. 139 del 28 giugno 2005, c’è incompatibilità tra l’esercizio della professione e l’esercizio, anche non prevalente o abituale, di attività di impresa, compresa la locazione di beni immobili.
Secondo l’art. 2082 c.c., è imprenditore chi svolge professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. Pertanto, l’attività di locazione breve di più di quattro appartamenti può considerarsi incompatibile solo se configurata come attività imprenditoriale.
La legge di bilancio 2021 riconosce il regime fiscale della locazione breve solo per chi destina non più di quattro appartamenti a tale scopo. Se questo limite viene superato, l’attività di locazione viene automaticamente considerata svolta in forma imprenditoriale, anche se intermediata da terzi.
Pertanto, a meno che non venga superata la presunzione di svolgimento dell’attività in forma imprenditoriale, la locazione breve di più di quattro appartamenti risulta incompatibile con l’esercizio delle professioni di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile.